COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 01/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CESAPROBA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CICCHETTI PIERLUIGI FINO AL 31.12.2012 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAPITIGNANO 1986 / CESAPROBA CALCIO , DISPUTATA L’1/5/11 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 63 del 5.5.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 01/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CESAPROBA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CICCHETTI PIERLUIGI FINO AL 31.12.2012 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAPITIGNANO 1986 / CESAPROBA CALCIO , DISPUTATA L’1/5/11 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N° 63 del 5.5.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Cesaproba ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in quanto il calciatore Cicchetti Pierluigi, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento reagiva colpendo il volto dell'arbitro con una manata provocandogli gonfiore ad un occhio, rivolgendogli ingiurie, mentre si allontanava. La società appellante, pur ammettendo il gesto, ha chiesto la riduzione della sanzione, deducendone l’eccessività, in relazione al fatto che il calciatore avrebbe reagito con un gesto assolutamente deprecabile ma unico ed isolato, per il nervosismo derivato da una doppia ammonizione nel giro di quattro minuti reputata ingiusta. Inoltre il calciatore, seriamente pentito del suo comportamento, si sarebbe scusato con il direttore di gara. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato. Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, non essendovi dubbio, infatti, che il gesto del Cicchetti configuri una condotta di particolare ed ingiustificata violenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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