COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 01/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.P.D. PALENA AVVERSO L’INIBIZIONE AL PRESIDENTE DI BIASE FRANCESCO FINO AL 15.3.2012, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TREGLIO / PALENA, DISPUTATA L’1/5/11 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B”. (C.U. N° 36 del 5.5.11 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°70 del 01/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.P.D. PALENA AVVERSO L’INIBIZIONE AL PRESIDENTE DI BIASE FRANCESCO FINO AL 15.3.2012, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TREGLIO / PALENA, DISPUTATA L’1/5/11 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B”. (C.U. N° 36 del 5.5.11 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).
Con appello ritualmente proposto, la Società Palena ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere il Di Biase, alla fine del primo tempo, fatto ingresso nello spogliatoio dell'Arbitro e dopo essersi qualificato quale Presidente della Società Palena, lo apostrofava, con toni elevati, in maniera poco urbana minacciandolo anche ripetutamente con frasi intimidatorie. Tale atteggiamento continuava per tutto il secondo tempo dalla tribuna, ove lo stesso si era posizionato per seguire la gara, reiterando le offese pesanti e volgari nei confronti dello stesso direttore di gara e della sua famiglia, criticando ogni sua decisione. L'atteggiamento del Sig. Di Biase continuava, a fine gara, davanti lo spogliatoio dell'arbitro unitamente ad alcuni tifosi del Palena.
La società appellante ha chiesto la riduzione della sanzione comminata al suo Presidente, posto che la visita nello spogliatoio dell’arbitro sarebbe avvenuta al solo fine di tutelare l’incolumità dei propri calciatori dall’eccessiva aggressività agonistica degli avversari e si sarebbe svolta con toni appassionati ma non certamente inurbani ed intimidatori. Le offese dalla tribuna, inoltre, sarebbero state rivolte al direttore di gara dai genitori e dai familiari dei calciatori del Palena e non già dal Di Biase il quale, infine, al termine della gara, di fronte allo spogliatoio dell’arbitro, si sarebbe limitato a commentare al telefono con un suo tesserato l’inadeguata conduzione di gara.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, tenuto conto che l’arbitro, nel suo rapporto, è stato molto preciso nella descrizione del comportamento reiteratamente offensivo ed intimidatorio tenuto dal Di Biase, comportamento tanto più deprecabile, in quanto proveniente dalla figura apicale della Società che, invece, dovrebbe fungere da esempio per i giovani tesserati che rappresenta.
Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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