COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 01/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FUCENSE (AMATORI) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.12 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CARUSI CESARE IN RELAZIONE ALLA GARA POGGIO BARISCIANO / FUCENSE (AMATORI) , DISPUTATA IL 2/4/11, PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI, (C.U. N° 35 del 7.4.11 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 01/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FUCENSE (AMATORI) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.12 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CARUSI CESARE IN RELAZIONE ALLA GARA POGGIO BARISCIANO / FUCENSE (AMATORI) , DISPUTATA IL 2/4/11, PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI, (C.U. N° 35 del 7.4.11 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto la Società Fucense Amatori ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Carusi, per aver lanciato verso il direttore di gara, colpendolo, terra e pietrisco raccolti dal terreno di gioco e per averlo offeso e minacciato dopo la notifica dell'espulsione. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’eccessività della sanzione chiedendo la riduzione della stessa in proporzione alla reale gravità del fatto, verificatosi in modo del tutto fortuito senza alcuna volontà di offesa da parte del calciatore, il quale avrebbe calciato a terra in segno di stizza senza considerare che il terriccio sollevato avrebbe potuto colpire il direttore di gara e gli atleti nei pressi. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al Carusi, infatti, può essere ridotta, in considerazione del fatto che si tratta soltanto di un gesto di stizza senza particolari conseguenze. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Carusi Cesare fino al 31.12.2011. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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