COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 84 della A.S.D. CAPO SUD avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 26.1.2011 (punizione sportiva della perdita della gara di 2^Categoria San Gaetano Catanosa-Capo Sud del 22.01.2011 con il punteggio di 0-3).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 del 15 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n. 84 della A.S.D. CAPO SUD
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 26.1.2011 (punizione sportiva della perdita della gara di 2^Categoria San Gaetano Catanosa-Capo Sud del
22.01.2011 con il punteggio di 0-3).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il direttore di gara a chiarimenti;
sentito il rappresentate della società reclamante;
RILEVA
che dal rapporto arbitrale, con relativo supplemento, risulta quanto qui di seguito riportato:
Al 91° del II tempo della gara San Gaetano Catanoso – A.S.D. Capo Sud del 22/01/2011 (il primo dei quattro minuti di recupero
concessi dall’arbitro), mentre il gioco era in svolgimento entrava in campo un calciatore della panchina della Società A.S.D. Capo
Sud, identificato quale Lori Santino (indicato in distinta col n.12), il quale, con fare minaccioso, contestava l’entità del recupero
concesso dal direttore di gara, ritenendola troppo esigua.
Per tale motivo, l’arbitro fermava il gioco, invitando il suddetto tesserato a ritornare a sedersi in panchina; ciononostante, il Lori
continuava a rimanere in campo, profferendo espressioni irriguardose nei confronti del suddetto ufficiale di gara.
Alla luce di quanto sopra, l’arbitro estraeva il cartellino rosso nei confronti del calciatore in questione, il quale, dopo aver ricevuto la
notifica del suddetto provvedimento, si scagliava contro il direttore di gara, colpendolo con un violento schiaffo all’orecchio dx, che gli
provocava “un forte dolore ed un momentaneo giramento di testa”, facendolo cadere a terra privo di sensi. L’arbitro veniva soccorso
dai dirigenti della società San Gaetano Catanoso, che provvedevano ad accompagnarlo negli spogliatoi. Durante il relativo tragitto, il
direttore di gara subiva frasi offensive da tesserati della società Capo Sud.
A questo punto, il direttore di gara ha ritenuto di dover considerare la gara conclusa, non essendo nelle condizioni psico-fisiche per
portarla a termine.
L’arbitro precisa nel supplemento di rapporto di non aver ricevuto aiuto, né al momento dell’aggressione né successivamente, dai
dirigenti e dai calciatori della società Capo Sud e di aver lasciato l’impianto dopo circa 60 minuti, scortato dai Carabinieri filo
all’ingresso della superstrada.
Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sui fatti accaduti, adottava alcuni provvedimenti sanzionatori nei confronti sia della società
Capo Sud che del calciatore resosi protagonista dei fatti narrati in precedenza, fra i quali la punizione sportiva della perdita della
gara col punteggio di 0-3 a carico della reclamante (cfr. C.U. n.33 del 26 gennaio 2011 della Delegazione Provinciale di ReggioCalabria).
Avverso tale decisione propone reclamo la società Capo Sud, la quale ricostruisce gli accadimenti narrati in precedenza in maniera
del tutto differente da quanto effettuato dall’arbitro, sostenendo che “ciò che è stato dichiarato nel supplemento di referto di gara
firmato dall’arbitro (....) non risponde assolutamente a verità ed è completamente falso”.
Questa Commissione, riunitasi il 14 febbraio 2011, ha rimandato ogni decisione sul reclamo de quo, disponendo l’audizione del
direttore di gara per la seduta odierna (cfr. C.U. n.107 del 22 febbraio 2011 del Comitato Regionale Calabria).
Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha confermato pienamente il contenuto del rapporto a sua
firma, precisando, in particolare, che al rientro negli spogliatoi continuava ad avvertire i capogiri provocati dall’atto di violenza subìto
e, pertanto, non si è sentito assolutamente nelle condizioni fisiche di portare a termine la direzione della gara.
Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., il rapporto dell’arbitro (pienamente confermato, ribadiscesi,
nella seduta odierna) ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione
dei fatti operata dalla reclamante in maniera del tutto differente da quella effettuata dal direttore di gara.
Pertanto, la società A.S.D. Capo Sud va ritenuta responsabile oggettivamente dei fatti che hanno impedito il regolare svolgimento
della gara e, conseguentemente, meritevole della sanzione della perdita della gara irrogatale dal giudice di prime cure, ai sensi di
quanto disposto dell’art.17, comma 1, del C.G.S.;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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