COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.124 della Società S.S.D. AIELLO CALABRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del 24.3.2011 (squalifica fino al 11.05.2011 dell’allenatore CANONICO Pasqualino, inibizione fino al 25.05.2011 del dirigente RUSSO Raffaele).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 13 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.124 della Società S.S.D. AIELLO CALABRO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del
24.3.2011 (squalifica fino al 11.05.2011 dell’allenatore CANONICO Pasqualino, inibizione fino al 25.05.2011 del dirigente
RUSSO Raffaele).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che risulta incontestabile la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato che la sanzione inflitta al sig. Canonico Pasqualino, allenatore della società reclamante, appare eccessiva rispetto alla
natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti a suo carico e che, pertanto, può essere ridotta;
che la sanzione inflitta dal primo giudice ai danni del dirigente Russo Raffaele è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo:
riduce la squalifica al Sig. CANONICO Pasqualino fino al 25 APRILE 2011;
conferma per il resto il provvedimento impugnato e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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