COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.126 del Sig. DE FINA Giuseppe (Soc. Stefanaconi C/5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del 24.3.2011 (inibizione fino al 22.03.2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 13 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.126 del Sig. DE FINA Giuseppe (Soc. Stefanaconi C/5)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del
24.3.2011 (inibizione fino al 22.03.2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
ritenuto che alla stregua di quanto emerso dagli atti ufficiali i fatti ascritti al reclamante vanno diversamente valutati, in quanto la
condotta può inquadrarsi come un atto di protesta violenta, perché il Sig. De Fina si è limitato a correre dalla panchina fino a
raggiungere l’arbitro a centrocampo e, nella concitazione, lo ha spintonato; e che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la
inibizione, anche tenuto conto del comportamento successivo del dirigente, che si è scusato riconoscendo la propria responsabilità;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce fino al 22 SETTEMBRE 2011 la inibizione a svolgere ogni attività inflitta a carico del
dirigente DE FINA Giuseppe e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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