COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.128 della Società A.S.D. STILESE A TASSONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.53 del 31.03.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Isonzo Calcio-Stilese A Tassone del 27.03.2011, ammenda di € 120,00, squalifica del calciatore allenatore SCIDA’ Luciano fino al 31.12.2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 13 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.128 della Società A.S.D. STILESE A TASSONE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n.53 del 31.03.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Isonzo Calcio-Stilese A Tassone del 27.03.2011,
ammenda di € 120,00, squalifica del calciatore allenatore SCIDA’ Luciano fino al 31.12.2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
rilevato, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro nell’odierna seduta, le sanzioni sopra inflitte dal primo giudice a carico della
Società Stilese A Tassone ed a carico del calciatore allenatore Schida Luciano sono congrue ed adeguate alla entità dei fatti
accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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