COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.129 della Società A.S.D.YOUNG BOYS CASSANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 23.03.2011 (squalifica del calciatore DE MARCO Giovanni per CINQUE gare, squalifica del calciatore NOVELLI Francesco per TRE gare, squalifica dell’assistente arbitrale di parte MARINUZZI Giuseppe fino al 11 MAGGIO 2011, squalifica del massaggiatore GUARAGNA Pasquale fino al 14 APRILE 2011, ammenda di € 400,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.129 della Società A.S.D.YOUNG BOYS CASSANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 23.03.2011 (squalifica del calciatore DE MARCO Giovanni per CINQUE gare, squalifica del calciatore NOVELLI Francesco per TRE gare, squalifica dell’assistente arbitrale di parte MARINUZZI Giuseppe fino al 11 MAGGIO 2011, squalifica del massaggiatore GUARAGNA Pasquale fino al 14 APRILE 2011, ammenda di € 400,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la sanzione sopra inflitta dal primo giudice a è congrua ed adeguata alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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