COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 del 20 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.104 della U.S. FALCHI MAROPATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso IL Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.108 del 24.02.2011 (squalifica dell’allenatore GIANCOTTA Giuseppe fino al 23 APRILE 2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 135 del 20 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.104 della U.S. FALCHI MAROPATI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso IL Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.108 del
24.02.2011 (squalifica dell’allenatore GIANCOTTA Giuseppe fino al 23 APRILE 2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimenti;
RILEVA
La società U.S. Falchi Maropati impugna il provvedimento di squalifica fino al 23/4/2012 dell'allenatore Giancotta Giuseppe
chiedendone l'annullamento, con la motivazione che lo stesso non era presente alla gara ed indicando quale responsabile dei fatti
contestati il proprio dirigente accompagnatore.
Aggiunge la reclamante che il direttore di gara era consapevole dell'assenza del sig. Giancotta, “infatti, pur essendo scritto in
distinta, lo stesso arbitro aveva dichiarato che se non fosse arrivato entro la fine del primo tempo sarebbe stato cancellato dalla
distinta stessa”.
Alla seduta del 21.3.2011 compariva personalmente davanti a questa commissione il sig. Giancotta Giuseppe, al quale veniva fatto
presente che essendo squalificato ed avendo la società proposto reclamo a firma del Presidente, non aveva titolo a presenziare.
Il sig. Giancotta chiedeva di essere sentito ugualmente, esclusivamente per poter precisare che alla gara del 20.2.2011 non era
presente perché da tempo aveva abbandonato la conduzione tecnica della squadra Falchi Maropati e che in quella data si trovava
a Gioiosa Ionica per assistere ad altra gara in compagnia del Presidente del Polistena sig. D'Agostino.
Aggiungeva di aver lasciato il tesserino presso la sede della società Falchi Maropati e di non aver provveduto a comunicare
formalmente alla lega la risoluzione del rapporto.
Preso atto di tali dichiarazioni, la Commissione estraeva fotocopia della patente e della carta di identità del sig.Giancotta, per
sottoporle in visione all'arbitro.
Alla seduta dell'11.4.2011 veniva sentito l'arbitro per i necessari chiarimenti, il quale, nel confermare quanto scritto in referto, riferiva
che la persona espulsa presentava una certa somiglianza con il sig. Giancotta, come raffigurato nelle foto dei documenti, avendo il
medesimo taglio dei capelli; che l'allenatore espulso però aveva i capelli neri e poteva avere un'età di circa 45 anni; che la foto sul
tesserino federale del sig. Giancotta, che gli era stato consegnato per l'identificazione prima della gara, era somigliante alla
persona che aveva identificato come allenatore del Falchi Maropati.
Tanto premesso, questa commissione ritiene di dover rigettare il reclamo in quanto il direttore di gara, smentendo la versione della
reclamante secondo cui sarebbe stato a conoscenza del fatto che il sig. Giancotta non era presente alla gara, ha confermato che la
persona espulsa non era il dirigente accompagnatore della società Falchi Maropati, bensì l'allenatore, o meglio quella persona
identificata prima della gara con tesserino federale come allenatore.
Nel contempo, deve escludersi che tale persona fosse il Sig. Giancotta, in quanto l'arbitro ha ricordato e descritto con precisione un
uomo di circa 45 anni con i capelli neri, mentre il sig. Giancotta ha 71 anni e i capelli bianchi.
Ed invero il sig. Giancotta ha riferito di non essere stato presente perché aveva abbandonato da tempo la guida tecnica della
squadra.
Alla stregua di quanto sopra, occorre verificare chi fosse la persona indicata in distinta con il nome di Giancotta Giuseppe, quindi
con false generalità, responsabile dei fatti ascritti dal giudice di prime cure al sig. Giancotta, e se tale persona avesse titolo a
prendere parte alla gara con la qualifica di allenatore.
Valutate le risultanze e rilevato che i fatti denunciati per la loro serietà e rilevanza meritano adeguate e più approfondite indagini da
parte del competente organo inquirente;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa;
annulla la squalifica nei confronti del sig. GIANCOTTA Giuseppe;
dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza.
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