COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. ROSAS OSPINA JORGE ALFREDO PER LE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 ED ALL’ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 11 BIS, DELLE N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. ROSAS OSPINA JORGE ALFREDO PER LE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 ED ALL’ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 11 BIS, DELLE N.O.I.F. Con nota del 10.1.2011, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il calciatore Rosas Ospina Jorge Alfredo per avere violato l’art. 1, comma 1 ed all’art. 10, comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., avendo falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società straniera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società F.C. Pinetanova senza averne titolo. Con raccomandata con ricevuta di ritorno dell’1.03.11 si contestavano al calciatore deferito le violazioni di cui sopra, venendogli reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 28.03.11, alle ore 16,15, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. All’udienza compariva il Sig. Rosas Ospina Jorge Alfredo, nonché l’Avv. Massimiliano Di Francesco per la Procura Federale. Il soggetto deferito chiedeva, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione della sanzione su richiesta della parte, sanzione che veniva concordata nella misura di mesi quattro d’inibizione. Osserva la Commissione che la sanzione concordata con la Procura Federale dal Rosas deve ritenersi congrua e deve, quindi, essere irrogata nella misura stabilita. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara, a richiesta delle parti, la responsabilità del Sig. Rosas Ospina Jorge Alfredo applicando al medesimo la seguente sanzione: mesi quattro d’inibizione. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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