COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (194/BIS) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AC LOCRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. EUGENIO MINNITI (Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE S.S. 2010/2011 ALLA SOCIETA’, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 49 del 4.11.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
(194/BIS) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AC LOCRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG.
EUGENIO MINNITI (Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE S.S.
2010/2011 ALLA SOCIETA’, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale
presso il CR Calabria - CU n. 49 del 4.11.2010).
la Commissione disciplinare,
in via preliminare rilevato che con il medesimo atto vengono impugnate due differenti decisioni adottate dalla Commissione
territoriale, dispone l’apertura del presente procedimento cui viene assegnato il numero 194/bis, avente ad oggetto l’impugnazione
proposta dal Sig. Eugenio Minniti e dalla AC Locri.
letto il ricorso ed esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con gli appellanti che hanno insistito per l’accoglimento del
gravame e la Procura Federale che ne ha chiesto il rigetto, osserva quanto segue.
Con l’atto di appello si invoca la riduzione delle sanzioni, in via principale previa riunione dei due ricorsi, comunque in ogni caso
invocando l’attenuante dell’avvenuto, seppur tardivo, adempimento di quanto disposto dal lodo del Collegio Arbitrale.
La Commissione non ritiene di aderire alla tesi difensiva secondo la quale i due fatti sui quali si verte sarebbero uniti tra loro da
vincoli che ne permetterebbero la trattazione unitaria, quasi invocando una sorta di continuazione.
In effetti gli unici elementi comuni alle due fattispecie sono quello soggettivo, peraltro parziale, costituito dalla società deferita, e
quello inerente le norme violate.
Sotto il concreto aspetto fattuale però i due illeciti per cui si procede sono tra loro del tutto distinti e quindi meritano di essere trattati
separatamente.
A contrario invece appare fondata la prospettazione difensiva inerente l’entità delle sanzioni inflitte poiché i reclamanti hanno fornito
la prova, con il deposito della quietanza liberatoria sottoscritta dall’ex tesserato, di aver adempiuto a quanto disposto dal Collegio
Arbitrale, sebbene in ritardo rispetto al termine fissato dalla vigente normativa regolamentare.
Tale adempimento non rappresenta ovviamente una scriminante, ma deve comunque essere preso in considerazione nella
graduazione della sanzione da infliggere, valutandolo in guisa di attenuante.
La decisione della Commissione territoriale deve in conseguenza essere parzialmente riformata siccome indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e riforma per quanto di ragione la delibere della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul
C.U. n° 49 del 4/11/2010 emanato dal Comitato Regionale Calabria, in relazione al procedimento n° 2 applicando al Sig. Minniti
Eugenio la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) ed alla A.C. Locri quella della penalizzazione di un ulteriore punto in classifica da
scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
Nulla sulla tassa reclamo non versata.
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