COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 16/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 178 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SPORTING VALBIDENTE Avverso squalifica per 3 giornate calc. MANCINI ANDREA, al 29.5.2011 all. GORINI ROBERTO e inibizione al 29.5.2011 dir.acc.uff. DINI IVO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 35 del 2.3.2011 gara BAGNOLO – SPORTING VALBIDENTE del 26.2.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 16/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 178 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SPORTING VALBIDENTE Avverso squalifica per 3 giornate calc. MANCINI ANDREA, al 29.5.2011 all. GORINI ROBERTO e inibizione al 29.5.2011 dir.acc.uff. DINI IVO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 35 del 2.3.2011 gara BAGNOLO – SPORTING VALBIDENTE del 26.2.2011 Il ricorso di cui sopra non può essere preso in esame in quanto mancante di sottoscrizione, dal ché ne discende la giuridica inesistenza dell’atto. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’A.S.D. SPORTING VALBIDENTE e dispone per l’addebito della tassa, non versata. Aggiunge, per opportuna conoscenza, che essendo il sig. DINI, inibito, avrebbe potuto reclamare solo per la sanzione a suo carico, firmando il ricorso; per gli altri provvedimenti il reclamo avrebbe dovuto essere firmato da un dirigente con delega.
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