COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 23/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 182 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. MONTEOMBRARO Avverso squalifica per 3 giornate calc. CALIGOLA GABRIELE Delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 37 del 16.3.2011 gara MONTEOMBRARO – CASTELNUOVO del 9.3.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 23/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
182 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. MONTEOMBRARO
Avverso squalifica per 3 giornate calc. CALIGOLA GABRIELE
Delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 37 del 16.3.2011
gara MONTEOMBRARO – CASTELNUOVO del 9.3.2011
L’A.S.D. U.S. MONTEOMBRARO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il calc. CALIGOLA, a fine gara, protestava in maniera reiterata verso il comportamento dell’assistente n. 2 dell’arbitro. “Tale protesta era portata avanti dal nostro tesserato in modo sicuramente insistito, ma assolutamente non violento nè offensivo, tant’è che nemmeno i sostituti della forza pubblica sono dovuti intervenire e lo stesso giocatore si è recato negli spogliatoi senza atteggiamenti aggressivi o violenti nei confronti di alcuno, e sicuramente non nei confronti della terna arbitrale”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’assistente dell’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il rapporto in atti, ha ribadito che, al termine della gara, il calc. CALIGOLA nel tragitto dal campo agli spogliatoi gli indirizzava ripetute frasi offensive;
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. CALIGOLA GABRIELE.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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