COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 23/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 183 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. MONTECAVOLO Avverso squalifica per 3 giornate calc. GIBERTONI STEFANO e ROTTEGLIA PAOLO, ammenda € 250 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 9.3.2011 gara MONTECAVOLO – ALBINEA del 23.2.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 23/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 183 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. MONTECAVOLO Avverso squalifica per 3 giornate calc. GIBERTONI STEFANO e ROTTEGLIA PAOLO, ammenda € 250 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 9.3.2011 gara MONTECAVOLO – ALBINEA del 23.2.2011 L’U.S. MONTECAVOLO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc. GIBERTONI, a fine gara ha raggiunto lentamente gli spogliatoi aiutato da un compagno e da un avversario (trasportato sulle spalle perchè molto dolorante ad una caviglia); non poteva offendere l’arbitro in quanto si trovava ancora in campo quando il direttore di gara aveva già raggiunto gli spogliatoi; 2) “siamo certi che il calc. ROTTEGLIA non abbia rivolto la minima offesa all’arbitro perchè, in tanti anni trascorsi nella nostra società, ha sempre assunto un comportamento a dir poco esemplare”; 3) “siamo fermamente convinti che nessun sostenitore entrava nel recinto di gioco per insultare l’arbitro; i cancelli che delimitano il recinto di gioco dalla tribuna sono sempre chiusi con doppia serratura e l’addetto al servizio sostitutivo era presente nella zona di sua competenza”. Chiede l’annullamento delle squalifiche e una riduzione dell’ammenda. La Commissione, - premesso che l’ U.S. MONTECAVOLO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitatata, non si è presentata all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato : 1) di essere certo della identificazione dei calc. GIBERTONI STEFANO e ROTTEGLIA PAOLO che, a fine gara, gli rivolgevano frasi scurrili, offensive e minacciose; 2) verso la fine del primo tempo, tre dirigenti locali, aperto un cancello, entravano sul terreno di gioco e gli rivolgevano insulti e minacce; - ritenuto che l’entità dell’ammenda possa essere contenuta, anche in relazione al fatto che ad uno dei tre dirigenti, riconosciuto, è stata comminata una sanzione personale, d e l i b e r a - di ridurre a € 150 l’ammenda a carico dell’U.S.MONTECAVOLO, ferme restando le squalifiche per 3 giornate dei calc. GIBERTONI STEFANO e ROTTEGLIA PAOLO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it