COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 23/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 184 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. ATLETICO CONSELICE Avverso squalifica per 5 giornate calc. MOUSSAID EL ALAOUI RACHID delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 34 del 3.3.2011 gara MORDANO BUBANO – ATLETICO CONSELICE del 27.2.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 23/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 184 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. ATLETICO CONSELICE Avverso squalifica per 5 giornate calc. MOUSSAID EL ALAOUI RACHID delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 34 del 3.3.2011 gara MORDANO BUBANO – ATLETICO CONSELICE del 27.2.2011 L’A.S. ATLETICO CONSELICE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che il calc. MOUSSAID può aver colpito in modo non intenzionale il difensore avversario che, in azione di gioco, lo stava contrastando con l’aiuto degli arti superiori per frenare la sua avanzata, ma solo a seguito di reazione istintiva di difesa al comportamento dell’avversario (gomitata o manata allo sterno). L’arbitro che stava seguendo il gioco in altra zona del campo, accorreva sul punto e, dopo aver ascoltato i giocatori della squadra avversaria, i quali dicevano che il difensore aveva ricevuto un pugno dall’attaccante, giungeva nella decisione di espellere il calc. MOUSSAID. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che la gomitata al petto ricevuta dal calc. MOUSSAID è stata volontaria, ma non violenta, anche se ben percepita e che lo stesso giocatore, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, gli rivolgeva ripetute frasi offensive e minacciose, tentando di avvicinarglisi, impeditone dal tempestivo intervento di quattro suoi compagni di squadra che lo allontanavano a forza; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. MOUSSAID EL ALAQUI RACHID. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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