COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 30/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 185 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. A.MI.CA. Avverso squalifica per 3 giornate calc. BASCHIERI DANNY, MONTANARI MICHELE e MONTI MASSIMO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 34 del 17.3.2011 gara A.MI.CA. – FUNO del 13.3.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 30/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
185 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. A.MI.CA.
Avverso squalifica per 3 giornate calc. BASCHIERI DANNY, MONTANARI MICHELE e MONTI MASSIMO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 34 del 17.3.2011
gara A.MI.CA. – FUNO del 13.3.2011
L’A.S.D. A.MI.CA. ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati facendo presente che : 1) “il calc. BASCHIERI dichiara di essere intervenuto per placare gli animi e che, probabilmente il sig. Arbitro ha frainteso le sue parole e che, comunque, non erano offensive nei suoi confronti nè tantomeno a tutta la categoria arbitrale”; 2) “il tess. MONTANARI dichiara di essersi rivolto al sig. Arbitro in un modo esagitato, ma di non averlo offeso”; 3) “il tess. MONTI dichiara di essersi rivolto al sig. Arbitro in un modo esagitato, ma di non averlo offeso”. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, a gara terminata, mentre si avviava verso gli spogliatoi : 1) il calc. BASCHIERI gli rivolgeva ripetute frasi offensive, estese a tutta la categoria arbitrale; 2) i calc. MONTANARI e MONTI gli indirizzavano ripetute frasi offensive,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate dei calc. BASCHIERI DANNY, MONTANARI MICHELE e MONTI MASSIMO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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