COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 30/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 186 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. CAMPAGNOLA Avverso squalifica per 3 giornate calc. SPALLANZANI DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 34 del 16.3.2011 gara REAL SAN PROSPERO – CAMPAGNOLA del 13.3.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 30/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 186 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. CAMPAGNOLA Avverso squalifica per 3 giornate calc. SPALLANZANI DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 34 del 16.3.2011 gara REAL SAN PROSPERO – CAMPAGNOLA del 13.3.2011 L’A.S.D. CAMPAGNOLA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che “il calc. SPALLANZANI- non ha colpito con una testata l’avversario al termine di un breve diverbio, ma si sia limitato ad un gesto che non ha portato al contatto con il calciatore avversario”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato di avere espulso il calc. SPALLANZANI perchè, dopo aver subito un fallo, colpiva con una testata, non violenta, il volto di un avversario, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. SPALLANZANI DANIELE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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