COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 30/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 190- RECLAMO PROPOSTO DA F.C. CONSOLATA 67 Avverso squalifica per 3 giornate calc. FERRONI FRANCESCO e SOLA MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 37 del 15.3.2011 gara CONSOLATA – ZOCCA del 13.3.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 30/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
190- RECLAMO PROPOSTO DA F.C. CONSOLATA 67
Avverso squalifica per 3 giornate calc. FERRONI FRANCESCO e SOLA MATTEO
delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 37 del 15.3.2011
gara CONSOLATA – ZOCCA del 13.3.2011
Il F.C. CONSOLATA 67 ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati, “in quanto le motivazioni delle squalifiche non corrispondono a ciò che realmente è accaduto sul terreno di gioco, dove nessuno dei nostri tesserati, nè tanto meno della società F.C. Zocca ha colpito con schiaffi, pugni e calci giocatori avversari e dove non vi è stata nessuna colluttazione”. Sostiene che le espulsioni sono state comminate nel seguente modo : “SOLA MATTEO a seguito di una esclamazione sfuggitagli, dopo che il direttore di gara estraeva il cartellino rosso per espellere il compagno di squadra Ronchetti, senza essere nè offensivo nè tanto meno minaccioso; FERRONI FRANCESCO perchè dopo un fallo di gioco si rialzava e discuteva con l’avversario, espulso pure lui”. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- premesso che il F.C. CONSOLATA 67, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stato invitato, ha comunicato di non poter presenziare all’odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato in questa sede che : 1) il calc. FERRONI FRANCESCO veniva espulso per aver colpito con uno schiaffo un giocatore avversario; 2) il calc. SOLA MATTEO veniva espulso per aver colpito con un pugno un giocatore avversario;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate dei calc. FERRONI FRANCESCO e SOLA MATTEO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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