COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 13/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 194 RECLAMO PROPOSTO DA C.F. PELLETTERIE FIRENZE Avverso squalifica per 2 giornate calc. CALDERAI ILARIA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 6.4.2011 gara CASALGRANDESE – PELLETTERIE FIRENZE del 3.4.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 13/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 194 RECLAMO PROPOSTO DA C.F. PELLETTERIE FIRENZE Avverso squalifica per 2 giornate calc. CALDERAI ILARIA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 6.4.2011 gara CASALGRANDESE – PELLETTERIE FIRENZE del 3.4.2011 Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame, vertendo su provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett. a) del C.G.S. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso del C.F. PELLETTERIE FIRENZE e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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