COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 13/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 196 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PROMOSPORT Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 37 del 17.3.2011 gara PROMOSPORT – BELLARIA IGEA MARINA del 13.3.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 13/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 196 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PROMOSPORT Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 37 del 17.3.2011 gara PROMOSPORT – BELLARIA IGEA MARINA del 13.3.2011 L’A.S.D. PROMOSPORT ricorre avverso il sopra indicato provvedimento relativamente “all’impiego da parte della soc. Bellaria Igea Marina di giocatori nati nel 1996 nella partita in oggetto, in violazione delle norme federali in merito alle annate da impiegare nel campionato giovanissimi “fascia B”, come previsto dal C.U. n. 1 del S.G.S., che prevede invece l’utilizzo dei calciatori nati nel 1997” Nella decisione assunta in primo grado non emerge chiaramente che sia per la prima fase che per la seconda la società Bellaria I.M. partecipa con lo status di “fuori classifica” e non può considerarsi irrilevante l’indicazione di un punteggio in classifica della stessa in quanto ciò sarebbe in palese violazione con quanto stabilito dal C.U. n. 1 S.G.S. Si richiama, inoltre, alla situazione della categoria Allievi della stessa Delegazione in cui una società considerata “fuori classifica”, come correttamente impone la norma, viene posta a zero punti, ma soprattutto non vengono in nessun modo conteggiate le partite effettuate con le altre squadre. Ribadisce che le norme federali sull’età dei giocatori non possono essere nella discrezionalità di nessuna autorità e nessuna squadra può essere autorizzata ad libitum ad avere il vantaggio di giocare con ragazzi di un anno più grande di quella particolare fascia di età. Chiede la vittoria a tavolino della partita in oggetto o, in alternativa, la ripetizione della stessa purchè svolta con giocatori di pari età. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - premesso che il Torneo Giovanissimi Fascia B non da alcun diritto, per le squadre prime classificate, a premi, passaggi di categorie e/o altri punteggi per future partecipazioni a manifestazioni indette dalla F.I.G.C.; - dato atto che al momento delle iscrizioni al Torneo la società BELLARIA IGEA MARINA, insieme ad altre due società, è stata ammessa a partecipare “fuori classifica” in relazione all’utilizzo di calciatori fuori età (C.U. Deleg.Rimini n. 11 bis del 18.9.2010); - atteso che il C.U. n. 1 del S.G.S. per la stagione sportiva 2010/2011 – Sez 3 – Attività giovanile – punto 3.1 lett.c) stabilisce che “Le gare disputate dalle squadre di società considerate fuori classifica ed i relativi risultati non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari”; - ritenuto, conseguentemente, che per le gare disputate o da disputarsi dalle squadre “fuori classifica” non si debba attribuire alcun risultato, d e l i b e r a - di annullare l’omologazione del risultato PROMOSPORT O – BELLARIA IGEA MARINA 6 del 13.3.2011. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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