COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 212 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.D. EMILIA Avverso squalifica al 21.4.2016 calc. GIORGI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 39 del 21.4.2011 gara SESTO IMOLESE – EMILIA del 17.4.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
212 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.D. EMILIA
Avverso squalifica al 21.4.2016 calc. GIORGI LUCA
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 39 del 21.4.2011
gara SESTO IMOLESE – EMILIA del 17.4.2011
Il F.C.D. EMILIA, del quale è stato sentito un delegato, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che “emerge in motivazione un dato contrastante : il fatto che il GIORGI si sia avvicinato minacciosamente al direttore di gara al fine di strattonarlo (fatto di per sé deplorevole), per poi sferrare una gomitata, provocando dolore all’arbitro. Orbene questa seconda circostanza merita una forte critica in quanto il direttore di gara, se realmente fosse stato colpito con una gomitata che gli provocava dolore, come mai non ha chiesto l’intervento dei sanitari?. Appare oltremodo strano che, dopo una gomitata (con dolore), abbia proseguito la direzione della gara senza sospensione della partita di calcio” Altro dato anomalo è che “alla domanda dei Carabinieri sulle sue condizioni di salute, abbia risposto testualmente “per il momento sto bene, speriamo anche dopo”. “La realtà è un’altra, il giocatore si è recato verso l’arbitro con fare minaccioso, ma ha solamente spintonato il direttore di gara, non ha mai dato nessuna gomitata e non ha causato nessun dolore”. “Inoltre, in quel momento, attorno al direttore di gara vi erano numerosi giocatori; come si può affermare che la gomitata, se vi è stata, l’abbia sferrata il GIORGI?” Chiede l’annullamento della sanzione o, in subordine, una riduzione della stessa.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario : 1) ha ribadito di avere espulso il calc. GIORGI perchée lo aveva colpito con una gomitata alla parte posteriore del collo, procurandogli dolore che gli perdurava anche nella serata , strattonandolo poi, in modo energico, per la divisa per circa dieci/quindici secondi, finché non veniva allontanato a forza da suoi compagni; 2) ha precisato che i Carabinieri non gli hanno fatto domande sul suo stato di salute, ma gli hanno chiesto se avesse avuto bisogno di aiuto o di essere scortato, al che rispondeva che, al momento non ne aveva bisogno, sperando che il bisogno non si verificasse in seguito;
- valutato che il riprovevole e biasimevole comportamento del calc. GIORGI, esauritosi in un unico rapido contesto, possa essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta messa in atto,.
d e l i b e r a
- di ridurre al 21.4.2014 la squalifica del calc. GIORGI LUCA.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 212 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.D. EMILIA Avverso squalifica al 21.4.2016 calc. GIORGI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 39 del 21.4.2011 gara SESTO IMOLESE – EMILIA del 17.4.2011"