COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 25/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 213 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. DOZZESE Avverso squalifica per 3 giornate calc. BARONCINI GIANLUIGI delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 45 dell’11.5.2011 gara LAVEZZOLA – DOZZESE dell’8.5.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 25/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 213 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. DOZZESE Avverso squalifica per 3 giornate calc. BARONCINI GIANLUIGI delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 45 dell’11.5.2011 gara LAVEZZOLA – DOZZESE dell’8.5.2011 L’A.S.D. DOZZESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. BARONCINI “a fine gara, preso dalla rabbia per aver perso una partita importante ai fini della salvezza della squadra, raccoglieva e calciava in aria un pallone e con stizza, ma non violentemente, nè tanto meno con l’intento di voler colpire qualcuno. Infatti la palla, andando verso l’alto, ricadeva verso un nutrito gruppo di persone (distanti circa 10 metri, come indicato nel referto arbitrale) che stavano raggiungendo lo spogliatoio e, rotolando, solo per puro caso, andava a sbattere (non a colpire) la gamba del direttore di gara”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che l’A.S.D. DOZZESE aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, ma che non è stato possibile ascoltare la persona presentatasi perchè, dalla documentazione in atti, non è risultato far parte del Consiglio della ricorrente; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. BARONCINI, capitano dell’A.S.D. DOZZESE, al termine della gara, raccolto il pallone e osservato il punto in cui si trovava l’arbitro, calciava volontariamente e violentemente in direzione dell’arbitro il pallone che, con traiettoria tesa e senza rimbalzare in terra, lo colpiva alla gamba destra , senza procurare danni fisici gravi , ma solo un leggero dolore al polpaccio; - ritenuto che il gesto compiuto dal calc. BARONCINI, capitano dell’A.S.D. DOZZESE, debba essere punito con una sanzione più direttamente rapportata al comportamento messo in atto, d e l i b e r a - di portare a 6 le giornate di squalifica del calc. BARONCINI GIANLUIGI. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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