COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 124 del 06/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA “B” – TERNI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FONTANELLEBRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CANNARA – FONTANELLEBRANCA DISPUTATA A CANNARA IL 02/04/2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.46 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 06.04.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. – PER SQUALIFICA AL CALCIATORE GENGHINI GABRIELE FINO AL 30/06/2011.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 124 del 06/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA “B” - TERNI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FONTANELLEBRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CANNARA - FONTANELLEBRANCA DISPUTATA A CANNARA IL 02/04/2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.46 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 06.04.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. - PER SQUALIFICA AL CALCIATORE GENGHINI GABRIELE FINO AL 30/06/2011. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.05.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. Alla fissata riunione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante A.I.A. Tatangelo Alberto. Non era presente la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara e dall’audizione dell’arbitro è emerso che il calciatore Genghini Gabriele, dopo essere stato espulso per un violento fallo di gioco, si rifiutava di uscire dal campo e colpiva in maniera volontaria con una leggera spinta il direttore di gara prima di abbandonare il terreno di gioco. La sanzione inflitta dal G.S. appare dunque commisurata all’episodio e meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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