COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALI “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD S. SABINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD S. SABINA – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA A SANTA SABINA IL 27/03/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.107 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 30.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER AMMENDA DI €.200,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALI “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD S. SABINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD S. SABINA – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA A SANTA SABINA IL 27/03/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.107 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 30.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER AMMENDA DI €.200,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. ALLA FISSATA RIUNIONE era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentate AIA Luigi Leucci. Non era presente la società reclamante. FATTO Avverso la sanzione in oggetto proponeva reclamo la ASD Santa Sabina evidenziando che, sia per il risultato conseguito sul campo, sia per l’andamento della gara, nessuno dei propri sostenitori aveva alcun motivo per rendersi protagonista delle offese e minacce all’arbitro, e che il responsabile non poteva appartenere all’altra squadra, i calciatori della quale avevano avuto modo di protestare soprattutto dopo l’azione del goal subito. L’arbitro della gara, richiesto di chiarimenti, ha potuto precisare che l’unico elemento a disposizione per identificare l’appartenenza del soggetto resosi protagonista delle offese e minacce, soprattutto a fine gara, risiedeva nel fatto che costui, per tale ultimo gesto, veniva redarguito da un calciatore della squadra ospitante. Ha quindi confermato che, durante la gara, gli unici calciatori dai quali aveva ricevuto proteste appartenessero alla squadra San Marco Juventina e non a quella reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene questa Commissione, soprattutto grazie alle precisazioni fornite dall’arbitro, che effettivamente sorgono legittimi dubbi sull’appartenenza alla tifoseria della squadra reclamante dello spettatore resosi protagonista delle offese e minacce rivolte dagli spalti nei confronti dell’arbitro. PQM Accoglie il reclamo e per l’effetto annulla la sanzione inflitta dal G.S. alla ASD Santa Sabina. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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