COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TREVANA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUPERGA 1948 – TREVANA CALCIO DISPUTATA A SAN GIOVANNI DI BAIANO IL 13/03/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.101 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 16.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER AMMENDA DI €. 400,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TREVANA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUPERGA 1948 – TREVANA CALCIO DISPUTATA A SAN GIOVANNI DI BAIANO IL 13/03/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.101 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 16.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER AMMENDA DI €. 400,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.04.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. ALLA FISSATA RIUNIONE era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Luigi Leucci. MOTIVI DELLA DECISIONE In sede di audizione l’arbitro ha confermato il contenuto del referto, ribadendo di essere stato insultato e minacciato da alcuni calciatori della Trevana, non identificati, mentre usciva dal campo e si stava dirigendo negli spogliatoi. Il direttore di gara ha inoltre riferito che gli insulti e le minacce sono proseguiti anche mentre lui si trovava all’interno del suo spogliatoio, sostenendo di essere riuscito a riconoscere i calciatori della Trevana quali autori di tale condotta dalle voci degli stessi. La Commissione ritiene che, con riferimento a tale ultimo addebito, non sia possibile identificare con certezza gli autori delle minacce e degli insulti e che pertanto la sanzione dell’ammenda, giustificata per quanto successo all’uscita dal campo di gioco, possa essere contenuta in € 200,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda alla società Trevana Calcio ad € 200,00. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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