COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. BASTARDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NESTOR – BASTARDO DISPUTATA A MARSCIANO IL 27/03/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.107 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 30.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER INIBIZIONE AL DIRIGENTE PIMPINICCHIO MAURIZIO FINO AL 23.06.2011.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI REGIONALI “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. BASTARDO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA NESTOR - BASTARDO DISPUTATA A MARSCIANO IL 27/03/2011
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.107 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 30.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA.
PER INIBIZIONE AL DIRIGENTE PIMPINICCHIO MAURIZIO FINO AL 23.06.2011.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.04.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione
della sanzione inflitta dal G.S.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti si evince che la società ricorrente non nega i fatti descritti dall’arbitro
nel referto, limitandosi ad evidenziare che l’inibizione inflitta al dirigente Pimpinicchio
Maurizio appare eccessiva e ne chiede la riduzione.
Per quanto riguarda la condotta addebitata al dirigente, è emerso che costui è entrato nel
terreno di gioco senza autorizzazione iniziando a protestare nei confronti di un giocatore
della squadra avversaria; nonostante ripetuti inviti da parte dell’arbitro, il Pimpinicchio
sostava nei pressi della panchina per circa un minuto impedendo di riprendere il regolare
svolgimento della gara. Inoltre, durante l’allontanamento ed anche a fine gara il dirigente
continuava a protestare nei confronti dell’arbitro.
Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene la sanzione inflitta dal G.S.
commisurata ai fatti e quindi meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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