COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 112 del 08/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA NUOVA FULGINIUM A.S.D. IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVANILI TODI – NUOVA FULGINIUM DISPUTATA A TODI IL 20.03.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 104 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 23.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER LA SQUALIFICA DELL’ASSISTENTE ARBITRO BALDONI NICOLA FINO AL 21.04.2011.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 112 del 08/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA NUOVA FULGINIUM A.S.D. IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVANILI TODI – NUOVA FULGINIUM DISPUTATA A TODI IL 20.03.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 104 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 23.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER LA SQUALIFICA DELL’ASSISTENTE ARBITRO BALDONI NICOLA FINO AL 21.04.2011. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.04.2011, la seguente decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nei termini proponeva reclamo la società indicata in epigrafe chiedendo la riduzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Baldoni Nicola che ricopriva la funzione, nell’occasione della gara, di assistente dell’arbitro, e comminata per comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara. Alla fissata riunione non era presente l’arbitro della gara, né la Società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamenta la Società reclamante una eccessiva sanzione per l’infrazione commessa dal proprio calciatore, il quale avrebbe rivolto una frase offensiva nei confronti dell’arbitro in occasione dell’espulsione di un compagno di squadra durante i minuti di recupero. Ritiene questa Commissione che effettivamente la frase pronunciata dal calciatore, pur riprovevole, non possa considerarsi di natura ingiuriosa tale da giustificare la squalifica comminata dal G.S., squalifica che si ritiene equo ridurre sino al 14.04.2011 anche in considerazione della giovane età del calciatore, e dell’intento deducibile dalla frase contestata, più protestatario che offensivo. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore Baldoni Nicola fino al 14.04.2011. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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