COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 108 del 01/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA STRONCONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA STRONCONE – COLLEPEPE DISPUTATA A STRONCONE IL 05.03.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 37 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 09.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER AMMENDA DI €. 1000,00; PER LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BISONNI ANDREA PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 108 del 01/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA STRONCONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA STRONCONE - COLLEPEPE DISPUTATA A STRONCONE IL 05.03.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 37 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 09.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER AMMENDA DI €. 1000,00; PER LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BISONNI ANDREA PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.03.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. Alla fissata riunione era presente l’arbitro della gara, nonchè il rappresentante dell’A.I.A. Sig. Luigi Leucci. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti in possesso e dalle dichiarazioni rilasciate dal direttore di gara a questa Commissione si è potuto ricostruire quanto accaduto al termine della gara in disamina. Più precisamente l’arbitro ha descritto in modo chiaro ed inequivocabile l’atteggiamento tenuto dal calciatore Bisonni Andrea reo, con il suo comportamento, di aver concorso ad innescare la rissa svoltasi a fine gara fra alcuni atleti delle due squadre. Peraltro a questo punto entravano in campo anche alcuni sostenitori della società Stroncone ed uno di questi colpiva il direttore di gara con un ombrello, provocandogli dolore. In tale circostanza anche il direttore di gara e l’osservatore arbitrale, forse accidentalmente, sono stati colpiti mentre erano intenti a sedare la rissa. Ciò premesso i gravi fatti accaduti e le motivazioni di discolpa addotte dalla società reclamante non giustificano, a parere di questa Commissione, nessuna riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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