COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 102 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1^ CATEGORIA Nel reclamo proposto dalla società A.S.D. SIGILLIO avverso la delibera del G.S. pubblicata nel C.U. n 94 del 2.3.2011 del C.R. Umbria, e con la quale veniva disposta la squalifica del calciatore Mischianti Mauro fino al 30.06.2011, e del calciatore Bellucci Luca per sei gare (fatti relativi alla partita Selci Nardi Sigillo del 27.2.2011).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 102 del 18/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
1^ CATEGORIA
Nel reclamo proposto dalla società A.S.D. SIGILLIO avverso la delibera del G.S. pubblicata nel
C.U. n 94 del 2.3.2011 del C.R. Umbria, e con la quale veniva disposta la squalifica del calciatore
Mischianti Mauro fino al 30.06.2011, e del calciatore Bellucci Luca per sei gare (fatti relativi alla
partita Selci Nardi Sigillo del 27.2.2011).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la suindicata delibera proponeva reclamo la società Asd Sigillo, chiedendo la riduzione
delle squalifiche inflitte ai propri calciatori sopra menzionati, deducendo una eccessiva
quantificazione della sanzione per quanto riguardava gli addebiti mossi al calciatore Bellucci Luca,
e riservandosi i motivi per quanto atteneva la sanzione inflitta al calciatore Mischianti Mauro. Alla
udienza era presente l’arbitro, assistito dal rappresentante AIA Leucci. Era altresì presente il
Presidente della società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del reclamo per quanto attiene la squalifica inflitta
al calciatore Mischianti Mauro, stante la carenza dei motivi e non essendo in sede di appello
prevista la “riserva di motivi” dedotta dalla Asd Sigillo.
In merito alla sanzione inflitta al calciatore Bellucci Luca, va rimarcato che il direttore di gara, come
del resto già indicato in referto, ha evidenziato che gli “schiaffetti alla nuca” ricevuti dal calciatore
non avevano procurato alcun dolore né erano stati dati con violenza o con l’intento di attentare alla
incolumità dell’arbitro, ma rappresentavano un gesto fortemente irriguardoso e offensivo. Lo
stesso Presidente della società reclamante, preso atto delle dichiarazioni dell’arbitro e di quanto
esposto nel referto, ha confermato la fedele ricostruzione dell’episodio evidenziata dal direttore di
gara.
Alla luce di quanto sopra, e tenuto conto che l’episodio vada qualificato quale atteggiamento
offensivo e irriguardoso, ritiene questa Commissione equo, in applicazione delle sanzioni previste
per tali violazioni, ridurre la squalifica del calciatore Bellucci Luca a 4 gare di squalifica, dovendosi
anche tener conto del comportamento altamente irriguardoso dal medesimo tenuto con il gesto
sopra descritto.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Umbria, in parziale
accoglimento del reclamo:
1) Riduce la squalifica al calciatore della ASD SIGILLO Bellucci Luca a 4 giornate di gara;
2) Dichiara la inammissibilità del reclamo avverso la squalifica del calciatore Mischianti Mauro,
confermando sul punto l’impugnata delibera.
- Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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