COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.MARCO JUVENTINA – BASTIA 1924 DISPUTATA IL 19.01.2011 A SAN MARCO [PG] – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 12.01.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER INIBIZIONE DEL PRESIDENTE DI GIANNANTONIO MICHELE FINO AL 30/06/2011.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.MARCO JUVENTINA – BASTIA 1924 DISPUTATA IL 19.01.2011 A SAN MARCO [PG] - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 12.01.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER INIBIZIONE DEL PRESIDENTE DI GIANNANTONIO MICHELE FINO AL 30/06/2011. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3.02.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione della sanzione. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro e l’assistente della gara, nonché il rappresentante della società reclamante. Motivi della decisione L’audizione del direttore di gara e del suo assistente, ha permesso di accertare come l’atteggiamento tenuto dal Presidente della società reclamante sia stato sicuramente inappropriato in quanto manifestamente ironico nei confronti del direttore di gara, ma scevro di elementi da cui possa desumersi un atteggiamento minaccioso ed offensivo. Dubbi rimangono infine sull’ultimo episodio contestato, al momento della ripartenza del direttore di gara dal campo di gioco. Tali circostanze, unitamente al fatto che la sanzione inflitta dal G.S. appare comunque eccessiva anche rispetto ai fatti addebitati, induce questa Commissione a limitare l’inibizione fino al 28/02/2011. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’inibizione al Presidente della A.S.D. S.Marco Juventina Di Giannantonio Michele, fino al 28/02/2011. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it