COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale REGIONALE JUNIORES “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. NUOVA ALBA IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA ALBA – SPORT. TRESTINA DISPUTATA IL 15.01.2011 IN SAN MARTINO IN CAMPO (PG) – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 19.01.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA CON RISULTATO DI 0-3; – PER SQUALIFICA DELL’ALLENATORE ROSSI ANTONIO FINO AL 30/06/2011; – PER INIBIZIONE DEL DIRIGENTE BATTISTONI SAURO FINO AL 15/04/2011; – PER SQUALIFICA DEL CALCIATORE FARNESI ANDREA PER TRE GIORNATE DI GARA; – PER SQUALIFICA DEL CALCIATORE FIASCHINI JACOPO PER SEI GIORNATE DI GARA; – PER AMMENDA DI €.400,00;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale REGIONALE JUNIORES “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. NUOVA ALBA IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA ALBA – SPORT. TRESTINA DISPUTATA IL 15.01.2011 IN SAN MARTINO IN CAMPO (PG) - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 19.01.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA CON RISULTATO DI 0-3; - PER SQUALIFICA DELL’ALLENATORE ROSSI ANTONIO FINO AL 30/06/2011; - PER INIBIZIONE DEL DIRIGENTE BATTISTONI SAURO FINO AL 15/04/2011; - PER SQUALIFICA DEL CALCIATORE FARNESI ANDREA PER TRE GIORNATE DI GARA; - PER SQUALIFICA DEL CALCIATORE FIASCHINI JACOPO PER SEI GIORNATE DI GARA; - PER AMMENDA DI €.400,00; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.02.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione delle sanzioni. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara nonchè la società reclamante. Motivi della decisione Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità del reclamo relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara con il risultato 0-3 a carico della Nuova Alba, in quanto il reclamo non è stato comunicato alla controparte ai sensi dell’Art.46, comma 5 del CGS. Dall’esame degli atti e delle dichiarazioni rese in sede di audizione la commissione osserva quanto segue: quanto indicato nel reclamo proposto dalla Società Polisportiva Nuova Alba fa ritenere che i fatti si sono senz’altro verificati, ma non sono stati così gravi da giustificare l’entità delle sanzioni inflitte dal GS. I vari fatti contestati non sono infatti andati aldilà di comportamenti offensivi e genericamente minacciosi, privi per altro di qualsiasi connotazione violenta, fatta eccezione per la condotta posta in essere dal calciatore Fiaschini Jacopo il quale ha strattonato il Direttore di gara. Per altro lo stesso arbitro ha testualmente dichiarato: “Ho potuto lasciare lo stadio senza alcuna conseguenza fisica per la mia persona”, confermando sostanzialmente come le condotte abbiano avuto carattere meramente offensivo e minaccioso. Questa commissione ritiene pertanto equo contenere le sanzioni inflitte come segue: - Squalifica dell’allenatore Rossi Antonio fino al 15/04/2011; - Inibizione al Dirigente Battistoni Sauro fino al 15/03/2011; - Squalifica al calciatore Farnesi Andrea per due giornate di gara: - Squalifica al calciatore Fiaschini Jacopo per cinque giornate di gara; - Ammenda alla Società di € 250,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo, applicando le seguenti sanzioni: - Squalifica dell’allenatore Rossi Antonio fino al 15/04/2011; - Inibizione al Dirigente Battistoni Sauro fino al 15/03/2011; - Squalifica al calciatore Farnesi Andrea per due giornate di gara; - Squalifica al calciatore Fiaschini Jacopo per cinque giornate di gara; - Ammenda alla Società di € 250,00. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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