COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 70 del 14/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA MOIANO – ROMEO MENTI DISPUTATA IL 05.12.2010 A MOIANO; AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 07.12.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER SQUALIFICA CALCIATORE MEZZOPRETE MICHELE PER OTTO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 70 del 14/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA MOIANO - ROMEO MENTI DISPUTATA IL 05.12.2010 A MOIANO; AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 07.12.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER SQUALIFICA CALCIATORE MEZZOPRETE MICHELE PER OTTO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.01.2011, la seguente decisione. FATTO NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo la riduzione della sanzione. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara nonché il Presidente della società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: In sede di audizione l’arbitro ha confermato integralmente il contenuto del referto precisando che il calciatore Mezzoprete Michele, dopo la notifica della espulsione, gli si è avvicinato con il pallone in mano appoggiandoglielo sul petto e costringendolo ad indietreggiare, pur non provocandogli alcun dolore; successivamente il calciatore ha offeso l’arbitro con le parole riportate nel referto. Il comportamento tenuto dal Mezzoprete è sicuramente meritevole di sanzione; tuttavia, in considerazione del fatto che non vi è stato un vero e proprio comportamento violento nei confronti del direttore di gara la squalifica può esser contenuta in sei giornate di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Mezzoprete Michele a sei giornate di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it