COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.S.D. CASTELNUOVO – IN RIFERIMENTO ALLA GARA – VIGOR SPOLETO / CASTELNUOVO – DISPUTATA IL 13.11.2010 A S.PAOLO DI BEROIDE DI SPOLETO (PG) – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 17.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARASHI ALFONS FINO AL 30/06/2012 E PER L’AMMENDA DI €. 250,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ - A.S.D. CASTELNUOVO - IN RIFERIMENTO
ALLA GARA - VIGOR SPOLETO / CASTELNUOVO - DISPUTATA IL 13.11.2010 A S.PAOLO DI
BEROIDE DI SPOLETO (PG) - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N.43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 17.11.2010
PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARASHI ALFONS FINO AL 30/06/2012 E PER
L’AMMENDA DI €. 250,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.12.2010, la seguente decisione.
FATTO
NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio
tesserato e la riduzione dell’ammenda in quanto ritenuta eccessiva.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente la Società reclamante, l’arbitro
della gara ed il rappresentante della A.I.A..
Motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il Direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo già
dichiarato nel referto di gara in merito al comportamento posto in atto dal calciatore MALASCHI,
sia durante che al termine della gara, con riferimento al comportamento offensivo e minaccioso
posto in essere da un sostenitore della A.S.D. Castelnuovo.
Per quanto attiene il calciatore, la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti
addebitati (atto di violenza nei confronti dell’Arbitro) e come tale meritevole di integrale conferma.
Quanto all’ammenda a carico della Società, si ritiene per contro, equo ridurre la sanzione ad Euro
150,00.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce ad Euro 150,00 la sanzione dell’ammenda a
carico della Società, confermando nel resto l’impugnata decisione.
ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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