COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA PRIMAVERA – PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – U.S.D. PONTE PATTOLI – IN RIFERIMENTO ALLA GARA – PONTE PATTOLI / SAN LORENZO LERCHI – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA (GRONE A), DISPUTATA IL 26.11.2010 A SAN MARCO (PG) – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.50 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 01.12.2010 E PUBBLICATO IN PARI DATA. PER L’INIBIZIONE FINO AL 03/02/2011 INFLITTA AL DIRIGENTE SIG. SERGIO POLIDORI.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA PRIMAVERA - PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ - U.S.D. PONTE PATTOLI - IN RIFERIMENTO ALLA GARA – PONTE PATTOLI / SAN LORENZO LERCHI - CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA (GRONE A), DISPUTATA IL 26.11.2010 A SAN MARCO (PG) - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.50 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 01.12.2010 E PUBBLICATO IN PARI DATA. PER L’INIBIZIONE FINO AL 03/02/2011 INFLITTA AL DIRIGENTE SIG. SERGIO POLIDORI. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.12.2010, la seguente decisione. DALL’ESAME del referto arbitrale, confermato in sede di audizione dall’arbitro è emerso chiaramente il comportamento minaccioso ed offensivo tenuto da parte del dirigente Sig. Sergio POLIDORI, mentre risultano del tutto generiche e prive di ogni fondamento le motivazioni addotte nel reclamo; In tale contesto appare equa e commisurata al fatto, la sanzione inflitta dal G.S.; P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, conferma la squalifica inflitta ed ordina di incamerare la tassa reclamo. DISPONE ADDEBITARSI LA TASSA RECLAMO.
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