COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALE (Delegazione Distrettuale di Città di Castello) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.D. VIS PRETOLA CALCIO – IN RIFERIMENTO ALLA GARA – BALDACCO BRUNI ANGHIARI / VIS PRETOLA CALCIO – CAMPIONATO PROVINCIALI ALLIEVI (ORGANIZZATO DALLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO), DISPUTATA IL 21.11.2010 AD ANGHIARI (AR), AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.09. DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DATATO 25.11.2010 E PUBBLICATO IN PARI DATA. PER LA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2011 INFLITTA AL CALCIATORE COULIBALY ISSOUF.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALE (Delegazione Distrettuale di Città di Castello) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.D. VIS PRETOLA CALCIO - IN RIFERIMENTO ALLA GARA – BALDACCO BRUNI ANGHIARI / VIS PRETOLA CALCIO – CAMPIONATO PROVINCIALI ALLIEVI (ORGANIZZATO DALLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO), DISPUTATA IL 21.11.2010 AD ANGHIARI (AR), AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.09. DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DATATO 25.11.2010 E PUBBLICATO IN PARI DATA. PER LA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2011 INFLITTA AL CALCIATORE COULIBALY ISSOUF. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.12.2010, la seguente decisione. IN SEDE DI AUDIZIONE l’arbitro ha dichiarato che il calciatore COULIBALY ISSOUF ha solo fatto il gesto di sputare senza proseguire nel gesto stesso. Per quanto concerne la caduta del fischietto e taccuino, l’arbitro ha precisato altresì che non si è trattato, da parte del calciatore, di gesto volontario, ma solo istintivo e non violento. PERTANTO, ad avviso di questa commissione il calciatore è sanzionabile per le dichiarazioni minacciose ed offensive rivolte all’arbitro. LA SANZIONE potrà essere rivista alla luce della sola condotta sanzionale e ad esse commisurata. PERTANTO la squalifica inflitta può essere contenuta fino al 15 febbraio 2011. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo, riducendo la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore COULIBALY ISSOUF fino al 15 febbraio 2011 ed ordina di restituire la tassa reclamo.
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