COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 26/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale REGIONALE ALLIEVI “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN SISTO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN SISTO – NUOVA FULGINIUM DISPUTATA IL 31.10.2010 A SAN SISTO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 38 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 03.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CONCIA DANIELE FINO AL 17/12/2010.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 26/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale REGIONALE ALLIEVI “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN SISTO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN SISTO – NUOVA FULGINIUM DISPUTATA IL 31.10.2010 A SAN SISTO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 38 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 03.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CONCIA DANIELE FINO AL 17/12/2010. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.11.2010, la seguente decisione. FATTO NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo la riduzione delle squalifica inflitta al calciatore Concia. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara. Motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: L’arbitro nella sua deposizione ha confermato integralmente il referto di gara, descrivendo il deplorevole comportamento tenuto dal calciatore Concia Daniele resosi protagonista, dopo la notifica dell’espulsione, di atteggiamento aggressivo ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro, accompagnato da una frase blasfema. L’assenza di precedenti a carico del calciatore ed i parametri sanzionatori previsti dall’art.19 C.G.S. consentono comunque una lieve riduzione del periodo di squalifica, che si ritiene equo determinare fino al 10/12/2010. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Concia Daniele fino al 10/12/2010. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it