COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEI RECLAMI, RIUNITI, PROPOSTI IN PROPRIO DAL SIG. MORICHINI MAURIZIO ALLENATORE E DALLA SOCIETA’ A.S SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUPERGA 48 – OLYMPIA THYRUS DISPUTATA IL 02.10.2010 A SAN GIOVANNI DI BAIANO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 27 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 06.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – Per squalifica fino al 10.04.2011 all’allenatore Morichini Maurizio – Per l’ammenda di €. 1.000,00 alla società.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 22/10/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES REGIONALE “A2”
NEI RECLAMI, RIUNITI, PROPOSTI IN PROPRIO DAL SIG. MORICHINI MAURIZIO
ALLENATORE E DALLA SOCIETA’ A.S SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA
SUPERGA 48 – OLYMPIA THYRUS DISPUTATA IL 02.10.2010 A SAN GIOVANNI DI BAIANO -
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 27 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 06.10.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- Per squalifica fino al 10.04.2011 all’allenatore Morichini Maurizio
- Per l’ammenda di €. 1.000,00 alla società.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.10.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclamo in proprio l’allenatore e la società, adducendo i seguenti
motivi:
- Per la società reclamante l’annullamento e/o riduzione della sanzione;
- Per l’allenatore Morichini Maurizio l’annullamento e/o riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara, il
ricorrente Morichini Alessandro assistito dall’avvocato Rossano Ponti.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’arbitro ha confermato integralmente il referto redatto per quanto attiene al comportamento posto
in essere dall’allenatore Morichini, precisando in particolare di essere sicuro nell’identificazione
dell’allenatore stesso quale autore delle offese di contenuto razzista mosse al suo indirizzo in
seguito all’espulsione. Ferma restando la gravita dell’episodio appare comunque equo contenere
la sanzione della squalifica fino al 02/02/2011.
Per quanto attiene al comportamento del pubblico, in ordine al quale il direttore di gara ha
parimenti integralmente confermato quanto descritto nel referto, la sanzione ed appare invece
congrua e come tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto in proprio dall’allenatore Morichini Maurizio riduce
fino al 02/02/2011 la squalifica al medesimo inflitta.
Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO LIMITATAMENTE ALLA POSIZIONE DEL
MORICHINI MAURIZIO.
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