COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : i Sigg.ri RINALDINI Fabrizio, MONTECCHIARI Anullo Fausto, BARBANERA Tommaso, CARDINALI Mauro, GRASSINI Gianfranco e BEI Rodrigo; le società AC MORANO, ACD NUOVA GUALDO GST, ASD PICCHI SAN GIACOMO, APD PICCIONE, ASD POLISPORTIVA PIETRALUNGHESE e ASD PROMANO. per rispondere: i primi della violazione dell’art.32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in relazione anche alle disposizioni emanate con il C.U. nr. 1 del 1.07.2009 della L.N.D. così come richiamate al capitolo A4- lett. F), per aver contravvenuto all’obbligo di partecipare con propria squadra al Campionato Allievi o al Campionato Giovanissimi o al Campionato Juniores” indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; le seconde a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte ai propri Presidenti, così come sopra indicato.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : i Sigg.ri RINALDINI Fabrizio, MONTECCHIARI Anullo Fausto, BARBANERA Tommaso, CARDINALI Mauro, GRASSINI Gianfranco e BEI Rodrigo; le società AC MORANO, ACD NUOVA GUALDO GST, ASD PICCHI SAN GIACOMO, APD PICCIONE, ASD POLISPORTIVA PIETRALUNGHESE e ASD PROMANO. per rispondere: i primi della violazione dell’art.32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in relazione anche alle disposizioni emanate con il C.U. nr. 1 del 1.07.2009 della L.N.D. così come richiamate al capitolo A4- lett. F), per aver contravvenuto all’obbligo di partecipare con propria squadra al Campionato Allievi o al Campionato Giovanissimi o al Campionato Juniores” indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; le seconde a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte ai propri Presidenti, così come sopra indicato. F A T T O Con atto prot. nr. 9218/1745 pf 09/10/ML/reg. bis datato 09/09/2010, la Procuratore Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere delle violazioni ascritte. All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Mario Manca, in rappresentanza della Procura Federale, il quale conclude per l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di trenta giorni ai Presidenti ed ammenda di €. 1.500,00 alle società. Sono altresì presenti i rappresentati della APD PICCIONE e ASD POLISPORTIVA PIETRALUNGHESE. MOTIVI Nessun dubbio è consentito avere in ordine alla responsabilità delle Società sopra citate relativamente al fatto contestato. A tal fine rileva considerare l’univoco contenuto della documentazione acquisita agli atti del presente procedimento, riferita alla composizione dei Campionati Allievi o Giovanissimi o Juniores. Nella fattispecie emerge quindi la violazione, da parte delle società deferite, dell’obbligo in questione e relativo alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere assolto come espressamente chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2009 per la stagione sportiva 2009/2010, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Emerge quindi sicuramente la violazione, da parte delle suddette società deferite, dell’obbligo in questione, riferito alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere assolto come espressamente chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2009 per la stagione sportiva 2009/2010, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Peraltro devesi rilevare che delle società deferite erano presenti solo la APD PICCIONE e la ASD POLISPORTIVA PIETRALUNGHESE, società quest’ultima che produceva per mezzo del suo difensore documentazione rilasciata dal Comune di Pietralunga attestante le nascite di nr. 19 cittadini di sesso maschile negli anni 1992 e 1993. Affermata, pertanto, la responsabilità delle Società deferite e dei rispettivi Presidenti per responsabilità diretta, considerato il Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2009/2010 e la sanzione pecuniaria prevista, si ritiene equo infliggere alle medesime la sanzione dell’ammenda : €.650,00 [di cui 100,00 a titolo di recidiva] alle società, ACD NUOVA GUALDO GST, ASD POLISPORTIVA PIETRALUNGHESE e ASD PROMANO; €.550,00 alla società AC MORANO, ASD PICCHI SAN GIACOMO e APD PICCIONE. Nei confronti dei Presidenti delle suddette società viene irrogata la sanzione dell’inibizione di gg. 15 a ricoprire cariche federali in seno alla FIGC. P.Q.M. La Commissione disciplinare, applica: ai Sigg.ri RINALDINI Fabrizio, MONTECCHIARI Anullo Fausto, BARBANERA Tommaso, CARDINALI Mauro, GRASSINI Gianfranco e BEI Rodrigo, colpevoli delle violazioni contestate e dispone l’applicazione, rispettivamente, della sanzioni di 15 giorni di inibizione in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale; Infligge altresì alle società deferite le seguenti ammende: €.650,00 [di cui 100,00 a titolo di recidiva] alle società ACD NUOVA GUALDO GST, ASD POLISPORTIVA PIETRALUNGHESE e ASD PROMANO; €.550,00 alla società AC MORANO, ASD PICCHI SAN GIACOMO e APD PICCIONE.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it