• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 03 del 19/07/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento n. 6495/877 pf 09-10 GR/mg del 9.4.2010 del Procuratore Federale della FIGC
nei confronti di:
1) BATTISTI MARIANO, dirigente della A.S.D. TODI CALCIO, per la violazione degli
articoli 1 comma 1 e 5, commi 1 e 4 C.G.S. per avere, mediante le dichiarazioni riportate nella
parte motiva, posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, probità e
correttezza e per aver espresso giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e delle
istituzioni federali
2) SOCIETA’ A.S.D. TODI CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art 4
comma 2 C.G.S., in relazione agli addebiti contestati al suo dirigente, in virtù del disposto di
cui al comma 2 dell’art 5 stesso codice.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 03 del 19/07/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento n. 6495/877 pf 09-10 GR/mg del 9.4.2010 del Procuratore Federale della FIGC
nei confronti di:
1) BATTISTI MARIANO, dirigente della A.S.D. TODI CALCIO, per la violazione degli
articoli 1 comma 1 e 5, commi 1 e 4 C.G.S. per avere, mediante le dichiarazioni riportate nella
parte motiva, posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, probità e
correttezza e per aver espresso giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e delle
istituzioni federali
2) SOCIETA’ A.S.D. TODI CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art 4
comma 2 C.G.S., in relazione agli addebiti contestati al suo dirigente, in virtù del disposto di
cui al comma 2 dell’art 5 stesso codice.
FATTO
Con provvedimento nr. 6495/877 pf 09-10 GR/mg del 9.4.2010, ritualmente comunicato alle parti,
il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti indicati
in epigrafe per rispondere degli addebiti in rubrica contestati. All’udienza dell’8 luglio 2010 era
presente l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale, il quale si riportava al
deferimento concludendo per il riconoscimento della responsabilità dei deferiti, e l’applicazione
della sanzione di due mesi di inibizione a carico del dirigente della A.S.D. TODI, Battisti Mariano,
e Euro 1.000,00 di ammenda a carico della società. Nessuno è comparso per i deferiti; la richiesta di
differimento della udienza avanzata dai medesimi con fax 8.7.10, generica e non documentata,
veniva rigettata stante anche l’opposizione formalizzata dal rappresentante della Procura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti per cui è stato disposto il deferimento si riferiscono ad una intervista, rilasciata dal Presidente
della società deferita, pubblicata su due quotidiani locali in data 11.1.2010 (Corriere dell’Umbria e
Giornale dell’Umbria), nelle quali vengono riportate, tra virgolette, le dichiarazioni rilasciate dal
Battisti al termine della gara Bastia / Todi del 10.01.2010, con le quali si affermativa che gli arbitri
erano “manovrati” dal “Palazzo”.
Pacifico e non contestato risulta il contenuto della intervista e le frasi attribuite al dirigente della
A.S.D. TODI.
Ritiene questa Commissione che il tenore delle frasi contestate è sicuramente lesivo della
reputazione della classe arbitrale e delle istituzioni federali, e perciò contrarie ai principi di lealtà
probità e correttezza sportiva che debbono contraddistinguere i tesserati, anche nei momenti in cui
essi intendono avanzare critiche nei confronti di organi federali. Le frasi contestate, viceversa,
tendono semplicemente a fomentare motivi di sospetto sull’operato degli organi federali.
Ciò posto, va tuttavia considerato che, come riportato negli articoli giornalistici, si è trattato di frasi
pronunciate a caldo al termine della gara, in contestazione per alcune decisioni arbitrali, tendenti ad
esprimere un atteggiamento protestatario, sicuramente non conforme ai principi dell’art 1 C.G.S.,
ma senza riferimenti specifici a fatti o persone che possano far ritenere congrue le richieste così
come formalizzate dalla Procura Federale. Nel caso di specie, per le considerazioni di cui sopra, le
sanzioni possono essere limitate a giorni 15 di inibizione a carico del dirigente deferito, ed Euro
800,00 di multa a carico della società, che non risulta in alcun modo aver smentito o stemperato le
dichiarazioni incriminate.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Umbria, in parziale
accoglimento delle richieste della Procura Federale della FIGC, applica:
1) a carico del dirigente della A.S.D. TODI, Battisti Mariano, la inibizione di gg 15.
2) a carico della A.S.D. TODI l’ammenda di Euro 800,00.
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Nel deferimento n. 6495/877 pf 09-10 GR/mg del 9.4.2010 del Procuratore Federale della FIGC
nei confronti di:
1) BATTISTI MARIANO, dirigente della A.S.D. TODI CALCIO, per la violazione degli
articoli 1 comma 1 e 5, commi 1 e 4 C.G.S. per avere, mediante le dichiarazioni riportate nella
parte motiva, posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, probità e
correttezza e per aver espresso giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e delle
istituzioni federali
2) SOCIETA’ A.S.D. TODI CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art 4
comma 2 C.G.S., in relazione agli addebiti contestati al suo dirigente, in virtù del disposto di
cui al comma 2 dell’art 5 stesso codice."