• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
1) Sig. Luzzi Alessandro, arbitro effettivo.
per rispondere:
della violazione di cui agli artt.1, comma 1, ed 11 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver
rivolto al calciatore Egwu Aloysius CHUKWEMEKA, detto EMEKA una espressione ingiuriosa,
comportante denigrazione ed insulto per motivi di razza e colore, così come descritta nella parte
motiva, integrante comportamento discriminatorio, contravvengo ai principi di lealtà, correttezza e
probità di cui al citato art.1, comma 1, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
1) Sig. Luzzi Alessandro, arbitro effettivo.
per rispondere:
della violazione di cui agli artt.1, comma 1, ed 11 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver
rivolto al calciatore Egwu Aloysius CHUKWEMEKA, detto EMEKA una espressione ingiuriosa,
comportante denigrazione ed insulto per motivi di razza e colore, così come descritta nella parte
motiva, integrante comportamento discriminatorio, contravvengo ai principi di lealtà, correttezza e
probità di cui al citato art.1, comma 1, del C.G.S..
F A T T O
Con provvedimento nr.8551/1133pf09-10/GT/dl del 04.06.2010, ritualmente comunicato alle parti, il
Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Alessandro LUZZI
per rispondere dell’addebito in rubrica contestato.
All’udienza di trattazione del 16 settembre 2010 erano presenti l’Avv. Dario Perugini in
rappresentanza della Procura Federale della FIGC ed il Sig. Alessandro Luzzi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione ritiene come dall’esame degli atti emerga la prova del sussistenza degli addebiti mossi al
Sig. Alessandro Luzzi costituenti oggetto del deferimento.
In particolare dalle dichiarazioni rese dal calciatore Eros Sciaboletta e dal dirigente Thomas Venturi emerge
che l’arbitro, nel corso della gara Lugnano in Teverina – Casteltodino del 17/01/2010, si è rivolto al
calciatore Egwu Aloysius CHUKWEMEKA apostrofandolo con l’espressione “negro” o “ sporco negro”; ciò
nel momento in cui detto calciatore si era avvicinato al direttore di gara per protestare a seguito
dell’espulsione decretata nei suoi confronti.
Va rilevato al riguardo che sia l’una che l’altra espressione ha un indubbio connotato a sfondo razzista in
quanto utilizzata per riferirsi al colore della pelle in senso dispregiativo.
Ciò posto si ritiene equo irrogare al deferito al sanzione dell’inibizione per mesi tre.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare, applica a carico dell’arbitro Luzzi Alessandro l’inibizione di mesi tre.
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Comunicato Ufficiale N° 22 del 24/09/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
1) Sig. Luzzi Alessandro, arbitro effettivo.
per rispondere:
della violazione di cui agli artt.1, comma 1, ed 11 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver
rivolto al calciatore Egwu Aloysius CHUKWEMEKA, detto EMEKA una espressione ingiuriosa,
comportante denigrazione ed insulto per motivi di razza e colore, così come descritta nella parte
motiva, integrante comportamento discriminatorio, contravvengo ai principi di lealtà, correttezza e
probità di cui al citato art.1, comma 1, del C.G.S.."