COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 29/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della Società Sportiva Dilettantistica GEMONESE – Campionato di Eccellenza, in merito alla sanzione della squalifica per 3 gare effettive del proprio calciatore ROSSI MARCO (in C.U. n. 90 del 16.03.2011).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 29/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della Società Sportiva Dilettantistica GEMONESE - Campionato di Eccellenza, in merito alla sanzione della squalifica per 3 gare effettive del proprio calciatore ROSSI MARCO (in C.U. n. 90 del 16.03.2011). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 90 dd. 16.03.2011 il G.S.T. infliggeva al calciatore Rossi Marco dell’A.S.D. Gemonese la squalifica per tre gare effettive ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. b) del C.G.S. “Per essere stato espulso al 48’ del secondo tempo per condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, dopo aver commesso un fallo nei confronti di quest’ultimo,lo colpiva all’altezza del polpaccio con un violento calcio sferrato con intenzionalità; il calciatore colpito non ha lamentato conseguenze. Con tempestivo reclamo del 18.03.2011 l’A.S.D. GEMONESE impugnava tale decisione chiedendo alla C.D.R. la “revisione delle squalifica”, non contestando il verificarsi dello specifico episodio a rilevanza disciplinare, ma evidenziando la tenuità del fatto, l’abituale condotta irreprensibile del calciatore in questione, nonché l’esistenza di “circostanze attenuanti” sia di natura personale che afferenti lo specifico incontro, quali la provocazione e la stanchezza fisica. Non veniva avanzata istanza di audizione personale. La C.D.T. – F.V.G. osserva che: - il reclamo ha per oggetto la sola misura della sanzione; - corretto appare l’inquadramento dato dal G.S.T. al caso di specie, trattandosi inequivocamente di condotta violenta nei confronti di altro calciatore; - congruo ed irriducibile appare il trattamento sanzionatorio, essendo stata comminata al calciatore Rossi Marco la sanzione minima prevista dal vigente ordinamento ex art. 19 c.4 lett. b) C.G.S. per tali condotte; - non si ravvisa nel caso di specie la possibilità di riconoscere alcuna attenuante al calciatore Rossi Marco, sia perché il G.S.T. applicando la sanzione minima ha già valorizzato gli elementi di favore che hanno caratterizzato il singolo episodio di gioco (assenza di conseguenze fisiche), sia perché gli ulteriori aspetti dedotti in reclamo ed afferenti la “vita privata” del predetto, come tali, sono e devono rimanere estranei alla cognizione di questa commissione. P.Q.M. La C.D.T.- FVG rigetta il reclamo, conferma la decisione assunta dal G.S.T. e dispone di incamerare la relativa tassa.
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