COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 21/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ USD. GRUMELLESE CAMP. ECCELL. GIR. C GARA DEL 3-10-2010 TRA GRUMELLESE / GANDINESE C.U. n. 15 del C. R. L. datato 7- 10- 2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 21/10/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' USD. GRUMELLESE CAMP. ECCELL. GIR. C
GARA DEL 3-10-2010 TRA GRUMELLESE / GANDINESE
C.U. n. 15 del C. R. L. datato 7- 10- 2010
La società GRUMELLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il
calciatore FRACASSETI Pasquale per 4 Gare, lamentando che il fatto che ha determinato la squalifica del calciatore non meritava la sanzione inflitta.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il referto arbitrale, anche nel supplemento di rapporto, appare esaustivo e la sanzione applicata congrua.
Il ricorso non porta argomentazioni atte a confutare quanto riportato nel documento che costituisce, come noto, fonte privilegiata di prova. La squalifica appare in linea con i criteri adottati da Questa Commissione per analoghe fattispecie.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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