COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 21/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ASD PORTO 2005 – CAMP. I CAT. GIR. G. GARA DEL 12.09.2010 TRA AC ASOLA – ASD PORTO 2005 C.U. 13 CRL DEL 12.09.2010.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 21/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ASD PORTO 2005 - CAMP. I CAT. GIR. G. GARA DEL 12.09.2010 TRA AC ASOLA – ASD PORTO 2005 C.U. 13 CRL DEL 12.09.2010. La società ASD PORTO 2005 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato alla società reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di euro 100,00, ha squalificato per un’ulteriore giornata il calciatore Shabi Mario e inibito fino al 20 ottobre 2010 il dirigente accompagnatore della società sig. Pisano Aldo. La società ASD PORTO 2005 ricorre a codesta Commissione Disciplinare chiedendo l’omologazione della gara AC Asola – ASD Porto 2005 del 12 settembre 2010 con il risultato maturato sul campo di 1 – 3. La reclamante sostiene che il proprio tesserato Shabi Mario, squalificato per due gare ufficiali nel corso dell’ultima giornata del campionato regionale juniores stagione 2009 – 2010, avendo facoltà di partecipare come fuori quota al campionato regionale juniores stagione 2010 – 2011, debba scontare la residua squalifica nel campionato regionale juniores dell’attuale stagione. A detta della ASD Porto 2005 il Giudice Sportivo avrebbe pertanto errato nell’interpretazione della normativa di riferimento, in quanto il calciatore Shabi Mario, per i motivi di cui sopra, avrebbe partecipato alla partita del 12 settembre 2010 tra AC Asola e ASD Porto 2005 campionato di prima categoria girone G in posizione regolare. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia del ricorso è stata inviata alla controparte con lettera raccomandata così come prescritto dalla normativa in vigore, letti gli atti, rileva quanto segue: il ricorso presentato dalla ASD Porto 2005 non appare fondato e conseguentemente la decisione del Giudice Sportivo deve essere confermata. Nel merito si rileva quanto segue: il calciatore Shabi Mario, durante la gara del 29 maggio 2010, gara dei Play Out campionato regionale juniores stagione 2009-2010 tra ASD Sported Maris e ASD Porto 2005, era espulso dal terreno di gioco e quindi squalificato per due giornate, così come risulta dal comunicato ufficiale n. 45/bis dell’1 giugno 2010. La gara del 29 maggio 2010 è stata indiscutibilmente l’ultima partita disputata dalla ASD Porto 2005 nella stagione 2009 – 2010. La squalifica comminata al calciatore della ASD Porto 2005 rappresenta pertanto un residuo della passata stagione. Sul punto il Codice di Giustizia Sportiva statuisce che le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati debbano essere necessariamente scontate nelle gare ufficiali della squadra nella quale militavano quando è avvenuta l’infrazione contestata dalla quale è conseguentemente scaturito il provvedimento sanzionatorio. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, anche solo per l’eventuale residuo di squalifica, le sanzioni dovranno essere scontate nella stagione o nelle stagioni successive. A detta della reclamante il calciatore Shabi Mario, potendo partecipare anche per la stagione 2010-2011 al campionato regionale juniores, dovrebbe scontare il residuo della squalifica comminatagli, nel campionato regionale juniores 2010-2011 e non nel campionato di prima categoria. Per tale motivo lo stesso avrebbe partecipato in posizione regolare alla partita del campionato di prima categoria svoltasi il 12 settembre 2010 tra AC Asola e ASD Porto 2005. Ma la circostanza che il calciatore Shabi Mario, nato il 25 febbraio 1991, non abbia titolo a partecipare in via ordinaria al campionato regionale juniores stagione 2010-2011, a parere della presente Commissione, impedisce una siffatta interpretazione. Infatti, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, il calciatore Shabi Mario potrebbe sì partecipare al campionato regionale juniores ma solo ed esclusivamente in qualità di fuori quota e quindi non in via ordinaria. Tale eventuale partecipazione sarebbe quindi rimessa alla pura discrezionalità della società di appartenenza e/o alla volontà dello stesso calciatore squalificato. Contrariamente, ove la società di appartenenza decidesse di non far partecipare il calciatore nell’attuale campionato regionale juniores, la sanzione comminatagli non verrebbe di fatto mai scontata compromettendo così il requisito di certezza e di immediatezza che l’esecuzione della pena deve necessariamente rivestire. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il calciatore Shabi Mario ha partecipato alla gara del campionato di prima categoria girone G, svoltasi il 12 settembre 2010 tra AC Asola e ASD Porto 2005, in posizione irregolare non avendo in precedenza scontato la sanzione a suo tempo comminatagli. Per tali motivi, la decisione del Giudice Sportivo, priva di censure, deve essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare RESPINGE il reclamo proposto disponendo l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it