COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ VERMEZZO CAMP. PROMOZIONE GIR. G GARA DEL 31/10/2010 tra VERMEZZO / CORBETTA C.U. n. 19 del CRL datato 05-11-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' VERMEZZO CAMP. PROMOZIONE GIR. G
GARA DEL 31/10/2010 tra VERMEZZO / CORBETTA
C.U. n. 19 del CRL datato 05-11-2010
La società VERMEZZO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Pugnaghi Matteo per 3 gare lamentando che : il calciatore sanzionato non si sarebbe reso responsabile del fatto ascrittogli e soprattutto non avrebbe posto in essere alcuna condotta qualificabile come violenta. Chiede pertanto una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva : esaminando il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince, senza ombra di dubbio, che il calciatore Pugnaghi Matteo a gioco fermo ha strattonato violentemente un avversario prendendolo con le mani al collo. La squalifica disposta dal giudice di prime cure, pertanto, appare del tutto congrua e conforme agli abituali criteri di valutazione della presente commissione e perciò meritevole della più ampia conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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