COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ VILLIMPETTESE CAMP. II° CAT. GIR. P GARA DEL 31-10-2010 TRA VILLAMPETTESE / OLIMPIA 05 C.U. n. 19 della delegazione di MANTOVA datato 11.11.2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' VILLIMPETTESE CAMP. II° CAT. GIR. P
GARA DEL 31-10-2010 TRA VILLAMPETTESE / OLIMPIA 05
C.U. n. 19 della delegazione di MANTOVA datato 11.11.2010
La società VILLIMPETTESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha omologato il risultato della gara, lamentando che l'arbitro avrebbe commesso un errore tecnico.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria rileva che l'Art. 29 comma III° CGS esclude tassativamente la reclamabilità al GS dei fatti che investono decisioni di natura tecnica adottate in campo dal direttore di gara.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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