COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 DEL 02/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ASD VALENTINO MAZZOLA CAMP. I° CAT. GIR. M GARA DEL 7-11-2010 TRA COB 91 / ASD VALENTINO MAZZOLA C.U.n. 20 C. R. L. datato 11-11-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 DEL 02/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' ASD VALENTINO MAZZOLA CAMP. I° CAT. GIR. M
GARA DEL 7-11-2010 TRA COB 91 / ASD VALENTINO MAZZOLA
C.U.n. 20 C. R. L. datato 11-11-2010
La società ASD VALENTINO MAZZOLA ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha comminato l'ammenda di Euro 500,00 lamentando che non era stato tenuto alcun comportamento discriminatorio da parte dei propri sostenitori.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, osserva :
Dal referto arbitrale emerge che i sostenitori hanno insultato i carabinieri e la polizia, nonché l'arbitro.
Pertanto, nessun comportamento discriminatorio è stato tenuto dai sostenitori della reclamante.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto,
RIDUCE
l'ammenda comminata ad Euro 250,00.
Si dispone l'accredito della relativa tassa alla reclamante se versata.
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