COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 DEL 02/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ASD. GARBAGNATE CAMP. 2° CATEG. GIR. N GARA DEL 14-11-2010 TRA SENAGHESE / GARBAGNATE C.U. n. 19 della delegazione di LEGNANO datato 18-11-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 DEL 02/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' ASD. GARBAGNATE CAMP. 2° CATEG. GIR. N
GARA DEL 14-11-2010 TRA SENAGHESE / GARBAGNATE
C.U. n. 19 della delegazione di LEGNANO datato 18-11-2010
La società GARBAGNATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato mi calciatori: Giovanni Elio GAROFALO per 4 Gare e Andrea GULLI per 2 Gare, nonché inibito il massaggiatore Giuseppe DEODATO fino al 14-02-2011, lamentando che le sanzioni inflitte dal G.S. sarebbero eccessive.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: innanzitutto che il reclamo proposto nei confronti del sig. Andrea GULLI è inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett.a) del C.G.S., avendo ad oggetto una squalifica di un calciatore per 2 gare. Per quanto riguarda, invece, le sanzioni inflitte ai sig.ri GAROFALO e DEODATO, si ritiene che le stesse siano del tutto congrue e proporzionate alle condotte rispettivamente poste in essere dai predetti soggetti così come descritte nel referto arbitrale.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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