COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 DEL 02/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ INSUBRIA CALCIO CAMP. JUN. REG. B GIR. A GARA DEL 13-11-2010 TRA US CASTELLANZESE/INSUBRIA CALCIO C.U.n. 21 C. R. L. datato 18-11-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 DEL 02/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' INSUBRIA CALCIO CAMP. JUN. REG. B GIR. A
GARA DEL 13-11-2010 TRA US CASTELLANZESE/INSUBRIA CALCIO
C.U.n. 21 C. R. L. datato 18-11-2010
La società INSUBRIA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato il calciatore Andrea RIENZI per 5 gare, chiedendo una riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva.
Letti gli atti come chiaramente riportato nel referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova ai sensi del CGS, rileva che il calciatore Andrea Rienzi veniva espulso per un violento fallo di giuoco.
Alla notifica del provvedimento disciplinare il Rienzi, prima di abbandonare il campo, protestava ripetutamente con espressioni volgari ed ingiuriose nei confronti dell'arbitro.
Il comportamento tenuto dal calciatore, seppure deprecabile e censurabile, può però essere valutato con minor rigore, tenuto conto del fatto che le proteste ingiuriose non sono state accompagnate da alcun gesto violento.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto,
RIDUCE
la squalifica, comminata a 4 gare.
Si dispone l'accredito della relativa tassa alla reclamante se versata.
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