COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE FRANCESCO RUBERTI E DEL PRESIDENTE GIANLUCA ORSINI PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 I COMMA CGS IN RELAZIONE ALL’ART.40 IV COMMA NOIF E DELLE SOCIETÀ LUPA FRASCATI AI SENSI DELL’ART.4 I COMMA CGS E NUOVA S. MARIA DELLE MOLE AI SENSI DELL’ART.4 II COMMA C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE FRANCESCO RUBERTI E DEL PRESIDENTE GIANLUCA ORSINI PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 I COMMA CGS IN RELAZIONE ALL’ART.40 IV COMMA NOIF E DELLE SOCIETÀ LUPA FRASCATI AI SENSI DELL’ART.4 I COMMA CGS E NUOVA S. MARIA DELLE MOLE AI SENSI DELL’ART.4 II COMMA C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C., a seguito di segnalazione pervenuta da parte del Comitato Regionale Lazio della Lega nazionale Dilettanti, disponeva il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del calciatore Francesco Ruberti e del Presidente Gianluca Orsini per la violazione dell’art.1 I comma CGS in relazione all’art.40 IV comma NOIF e delle Società Lupa Frascati ai sensi dell’art.4 I comma CGS e Nuova S. Maria Delle Mole ai sensi dell’art.4 II comma C.G.S. Al calciatore veniva contestata la richiesta di tesseramento per la Lupa Frascati sebbene fosse già tesserato per la Società Nuova S. Maria Delle Mole; al sig. Gianluca Orsini, n.q. di Presidente e quindi legale rapp.te p.t. della Lupa Frascati, l’aver avanzato la richiesta di tesseramento del suddetto calciatore senza la necessaria diligenza ed omettendo le verifiche volte ad accertare la tesserabilità del medesimo; le Società indicate in epigrafe venivano deferite entrambe per responsabilità oggettiva, la Lupa Frascati ex art.4 I comma per la condotta del Presidente, la Nuova S. Maria Delle Mole ex art.4 II comma per la condotta del proprio tesserato. All’udienza del 27 gennaio 2011 la Procura Federale era rappresentata dall’Avv. Camici che concludeva per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la condanna di 1 gara di squalifica per il calciatore Ruberti; tre mesi di inibizione per il Presidente Orsini;€.500,00 di ammenda per la Lupa Frascati; €.150,00 di ammenda per la Nuova S. Maria Delle Mole. Il sig. Farina, n.q. di rappresentante del Presidente Orsini compariva in udienza mentre il calciatore Ruberti e la società S. Maria Delle Mole producevano controdeduzioni difensive ex art.30 VIII comma CGS, sostenendo la propria buona fede. La Commissione si riservava. Dalla lettura degli atti prodotti in istruttoria, si evince che la responsabilità dei deferiti, per i fatti così come contestati, è provata per tabulas. Tuttavia la buona delle persone protagoniste della vicenda, legittima una mitigazione delle sanzioni rispetto alle richieste proposte dall’Organo Inquirente. Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze, DELIBERA Riconosciuta la responsabilità di tutti i deferiti per i fatti così come contestasti, infligge al calciatore Ruberti la squalifica di una giornata; al Presidente Orsini l’inibizione per un mese; alla Società Lupa Frascati l’ammenda di €.300,00 ed alla Società Nuova S. Maria Delle Mole l’ammenda di €.100,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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