COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE TERMINE STEFANO E DEI DIRIGENTI RONCETTI OTTORINO, MERCURI CLAUDIO, PRIORI ALESSANDRO TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 ED ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., E DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI ACILIA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELL’ART. 1 COMMA 5 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE TERMINE STEFANO E DEI DIRIGENTI RONCETTI OTTORINO, MERCURI CLAUDIO, PRIORI ALESSANDRO TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 ED ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMI 2 E 6 DEL C.G.S., E DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI ACILIA A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELL’ART. 1 COMMA 5 DEL C.G.S.
La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale, dei soggetti indicati in titolo per le violazioni loro ascritte, a seguito della nota del 16.2.2011 del Presidente del C.R. Lazio, in cui segnalava alla Procura Federale la posizione di tesseramento del calciatore STEFANO TERMINE a favore della Società A.S.D. CITTA’ DI ACILIA.
Dagli accertamenti esperiti dal collaboratore della Procura Federale è emerso che in data 6.12.2010, la Società A.S.D. CITTA’ DI ACILIA presentava all’Ufficio del C.R. Lazio la richiesta di tesseramento a proprio favore del predetto calciatore.
Accertava la Procura Federale che il già citato calciatore TERMINE STEFANO partecipava illegittimamente a 4 gare del Campionato di Promozione ed esattamente alle gare del 5.12.2010, 12.12.2010, 19.12.2010 e 23.12.2010 rispettivamente contro l’ATLETICO SABOTINO, N. S. MARIA DELLE MOLE, NETTUNO e OSTIA ANTICA.
Della violazione dovevano quindi rispondere, oltre che il calciatore, anche i Dirigenti accompagnatori RONCETTI OTTAVIO, MERCURI CLAUDIO e PRIORI ALESSANDRO, i quali nelle distinte delle gare di cui sopra, avevano dichiarato che il calciatore in argomento era regolarmente tesserato con la Società.
Per tutti i motivi sopramenzionati, venivano deferiti i soggetti indicati in titolo per le violazioni regolamentari loro ascritte.
Nell’udienza del 14.4.2011 oltre al Rappresentante della Procura Federale, era presente il Sig. PRIORI ALESSANDRO per la Società CITTA’ DI ACILIA, il quale sosteneva la assoluta buona fede della Società, in quanto, contattato ad ottobre dal calciatore TERMINE, lo stesso assicurata di poter essere trasferito, così come confermava il Presidente dell’ALBALONGA, Sig. BRUNO CAMERINI.
Quanto previsto per il perfezionamento del tesseramento del calciatore TERMINE STEFANO veniva presentato dalla CITTA’ DI ACILIA solamente in data 14.4.2011 e, pertanto, non veniva accettato.
Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo, per il calciatore TERMINE STEFANO la squalifica per anni 2; per i Dirigenti RONCETTI OTTAVIO, MERCURI CLAUDIO e PRIORI ALESSANDRO l’inibizione per anni 2; per la Società A.S.D. CITTA’ DI ACILIA n. 4 punti di penalizzazione ed € 2.000 di ammenda.
Ritiene la Commissione che i fatti dedotti nell’atto di deferimento siano provati documentalmente e la Società non li ha contestati, ammettendo di fatto l’addebito.
Nel caso di tesseramento irregolare, come più volte viene ribadito, è sufficiente l’accertamento della materialità del fatto. La posizione irregolare di un calciatore partecipante ad una gara determina automaticamente le sanzioni disciplinari. Per quanto attiene alle sanzioni, come si è più volte affermato, la Commissione non ritiene che, nel caso di posizione irregolare di calciatore non professionista, possano applicarsi le sanzioni edittali, seppur nel minimo, previste dall’articolo 10 comma 6 del CGS, in quanto tale disposizione per la logica sistematica, per la collocazione in un comma che si occupa del tesseramento di calciatori extracomunitari, e per la ratio che mira a reprimere l’alterazione dei documenti di cittadinanza di tali tesserati, è applicabile solo nel caso di alterazione di documenti di cittadinanza e, comunque, di utilizzo irregolare di calciatori extracomunitari. Ciò non di meno vanno applicate al calciatore e ai dirigenti sanzioni, seppur ben più miti e nei limiti di cui al dispositivo, in linea con i provvedimenti disciplinari usualmente adottati in casi analoghi, mentre le sanzioni a carico della società vanno graduate tenuto conto dei risultati negativi conseguiti dalla Società nelle 4 gare.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 CGS, e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni:
al calciatore STEFANO TERMINE la squalifica per un mese; ai dirigenti RONCETTI OTTAVIO, MERCURI CLAUDIO e PRIORI ALESSANDRO l’inibizione per mesi 1; alla società CITTA’ DI ACILIA la penalizzazione di 2 punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 1.000,00.
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